Avv. Marco Martorana, Professore a contratto in diritto della privacy (Studio legale Martorana – Lucca)
Il cyberbullismo è un fenomeno che riguarda principalmente i giovani in età pre-adolescenziale e si differenzia dal bullismo in senso tradizionale per via degli strumenti utilizzati e del luogo dove avvengono gli atti di molestia, pressione, ingiuria, denigrazione, manipolazione. Caratteristica fondamentale del cyberbullismo, infatti, è l’uso dello strumento tecnologico e dell’Internet per mettere in atto i soprusi. Da questo derivano alcuni aspetti importanti del fenomeno: l’eliminazione delle barriere spazio-temporali; l’assenza di una interazione di persona con la vittima che deresponsabilizza l’aggressore, che così non sviluppa una relazione empatica con il vessato; l’aumento indefinito della platea di spettatori, che possono contribuire alle azioni di cyberbullismo (anche, semplicemente, ri-condividendo un post o validando il cyberbullo mettendo “mi piace” ai suoi contenuti); la sensazione di anonimato e impunità che deriva dall’utilizzo del web e che facilita l’operato dei “leoni da tastiera”.
Per porre un freno al cyberbullismo e tutelarne le vittime il nostro legislatore ha emanato la legge 71/2017, grazie alla quale oggi abbiamo anche una definizione del fenomeno fornita a livello normativo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. La legge consente alla vittima di cyberbullismo (se di età maggiore ai 14 anni) e agli esercenti la responsabilità genitoriale di chiedere al titolare del trattamento dei dati online, o al gestore del sito o del social su cui sono stati pubblicati i contenuti vessatori, l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali del minore diffusi su Internet. In caso di inerzia di tali soggetti o di impossibilità nell’identificarli, e possibile rivolgersi al Garante privacy mediante segnalazione o reclamo. Con questo meccanismo dovrebbe essere garantita la tutela del minore rispetto ai contenuti diffusi online per azioni di cyberbullismo nel giro di, al massimo, 4 giorni.
La normativa italiana contiene poi alcune previsioni di stampo preventivo ed educativo. È chiaro, infatti, che la protezione nel contesto digitale passa, innanzitutto, dalla formazione di tutti i soggetti coinvolti, genitori ed educatori compresi.