di Chiara Cesari, avvocato
Quando un imprenditore si accinge a stipulare un contratto prima ancora di chiedersi “pagherà?” dovrebbe chiedersi che tipo di cliente ha davanti. Non mi riferisco certamente al fatto che sia un uomo o donna, ma bensì se si tratta di imprenditore/professionista o consumatore.
Ma chi è consumatore?
Il Codice del Consumatore lo definisce come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Questa definizione è fondamentale per poter capire quali diritti/obbligazioni la nostra azienda ha nei confronti del cliente.
Facciamo degli esempi.
Se la mia azienda vende un bene ad un imprenditore, quest’ultimo dovrà denunciare gli eventuali vizi del bene acquistato entro otto giorni dalla scoperta e la sua azione di garanzia dovrà essere esercitata entro un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).
Se il bene viene venduto ad un consumatore, invece, il venditore è responsabile per i difetti di conformità che si manifestano nei due anni successivi alla consegna del bene; per usufruire della garanzia legale, il consumatore dovrà denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
Altro esempio sono le clausole vessatorie.
Quando i contraenti sono due imprenditori, il codice civile (art. 1341 c.c.) individua un elenco tassativo di clausole vessatorie (individuazione ad esempio del giudice competente) che, per essere valide, devono essere specificatamente approvate per scritto.
Il Codice del Consumo dà invece una definizione generale di clausola vessatoria: è tale quella clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Il D.Lgs. 206/2005 individua poi delle clausole che non possono mai essere inserite in un contratto (art. 36) e altre invece che si presumono vessatorie salvo prova contraria (art. 33)
Se ad esempio nel contratto viene inserita una clausola che prevede come giudice competente quello dove si trova la sede legale l’azienda (per esempio il Tribunale di Lucca) e non dove ha la residenza il consumatore (per esempio il Tribunale di Massa), tale clausola si presume vessatoria e quindi è nulla a meno che l’imprenditore non riesca a dimostrare che la stessa non crea uno squilibrio a danno del consumatore oppure valutando un’eventuale trattativa intercorsa tra le parti.
È evidente, dunque, come, nella vita di tutti i giorni ma anche e soprattutto nei rapporti contrattuali, dobbiamo comprendere per prima cosa chi abbiamo davanti per redigere un contratto che tutela la nostra azienda nella consapevolezza dei diritti e delle obbligazioni che assumiamo nei confronti dell’altro contraente.