di Chiara Cesari, avvocato
Proprio ieri ero ferma al semaforo di Segromigno in Monte e a fianco alla mia vettura si è fermato un furgone con delle scritte pubblicitarie laterali.
E allora la domanda sorge spontanea: le scritte pubblicitarie sui veicoli sono sempre consentite?
L’Art. 23 del codice della strada stabilisce che “È vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli”.
La previsione normativa contiene due precetti, ossia «il divieto di apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose e la legittimità di quelle rifrangenti, nei limiti previsti dal regolamento».
L’art. 57 del Regolamento di attuazione prevede che l’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo” e continua al comma 4 indicando le condizioni di legittimità dell’apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti. E allora, si può ritenere che il Codice della strada stabilisca implicitamente «la legittimità dell’apposizione di scritte e insegne non luminose» sui veicoli?
Per rispondere a questa domanda è stato necessario addirittura arrivare sino a Roma!
Con sentenza del gennaio 2022, la Cassazione ha confermato che il verbale di contestazione della Prefettura di Brescia era illegittimo in quanto veniva contestata al proprietario e al conducente del veicolo l’apposizione di scritte non luminose – di per sé consentite – senza contestare che le stesse fossero rifrangenti.
La Prefettura avrebbe infatti dovuto contestare espressamente che le scritte erano rifrangenti e che non erano rispettate le condizioni stabilite dalla norma.